Il Consiglio d'Istituto (cfr.art.8 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297), istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi e dal Dirigente dell'Istituto.Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:


  1. Adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza della scuola nonchè durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del publico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42.
  2. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.

  3. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.

  4. Criteri generali per la programmazione educativa.

  5. Criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

  6. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di imformazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.

  7. Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

  8. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

  9. Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe.

  10. Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

  11. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previsti dagli articoli 276 e seguenti.

  12. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.

  13. Delibera, sentito per gli aspetti didattici del Collegio docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

  14. Si pronuncia su ogni altro argomento, attribuito dal Testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

  15. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.

  16. La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.


  17. La Giunta esecutiva ha altresì competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta esecutiva è ammesso ricorso al Provveditore agli studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

CONSIGLIO D’ISTITUTO