Il Consiglio d'Istituto (cfr.art.8 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297), istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi e dal Dirigente dell'Istituto.Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo dell'Istituto.
Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
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• Adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza della scuola nonchè durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del publico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42.

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• Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.
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• Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
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• Criteri generali per la programmazione educativa.
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• Criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
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• Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di imformazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
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• Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
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• Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
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• Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe.
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• Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
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• Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previsti dagli articoli 276 e seguenti.
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• Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.
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• Delibera, sentito per gli aspetti didattici del Collegio docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
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•Si pronuncia su ogni altro argomento, attribuito dal Testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
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•Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.
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•La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
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•La Giunta esecutiva ha altresì competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta esecutiva è ammesso ricorso al Provveditore agli studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.